corrispettivi telematici

A tutta la gentile clientela

CORRISPETTIVI TELEMATICI

obbligo dal 1 gennaio 2020

Per effetto di quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2019, a partire dal 1 gennaio 2020, per tutti i contribuenti che ricevono corrispettivi da persone fisiche private, è prevista l’entrata in vigore dell’obbligo di inviare telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate.

 Connessione Internet e Registratori telematici

L’adempimento di tale obbligo presuppone la dotazione di una connessione ad Internet. L’adempimento potrà essere svolto dagli esercenti attività al dettaglio tramite:

  • i c.d. “registratori telematici”, già sottoposti a specifica regolamentazione con il Provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 182017 del 28.10.2016;
  • o i nuovi strumenti, individuati successivamente dall’Agenzia delle entrate, come ad un portale web dedicato (es. il portale “Fatture e Corrispettivi” accessibile tramite il cassetto fiscale).

Così come previsto per la fattura elettronica, si deve procedere all’invio telematico dei corrispettivi in formato XML, nonché alla relativa conservazione sostitutiva a norma del medesimo file XML trasmesso.

In caso di scarto del file XML dei corrispettivi elettronici, l’esercente avrà 5 giorni per trasmettere nuovamente il file corretto al Sistema di Interscambio.

 Abrogazione ricevute fiscali e scontrini cartacei

Con l’obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che non saranno possibili altre forme di documentazione diverse dalla fattura elettronica; quindi la documentazione è rappresentata o dai corrispettivi memorizzati e trasmessi elettronicamente o dalla fattura elettronica. Di conseguenza non sarà più possibile il rilascio di ricevute fiscali o scontrini cartacei.

Fanno eccezione i casi in cui è prevista l’esenzione dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi, come per esempio gli agricoltori che applicano il regime speciale Iva e il commercio elettronico.

Abrogazione del registro dei corrispettivi

A partire dall’1.1.2020 l’obbligo dell’invio telematico dei corrispettivi è accompagnato dall’abrogazione della tenuta del registro dei corrispettivi, con la conseguente eliminazione della “semplificazione” di cui all’articolo 2 D.P.R. 696/1996, come ad esempio:

  • quanto previsto dalla i), ossia le somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie nonché in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza;
  • quanto previsto dalla oo), ossia le cessioni di beni poste in essere da soggetti che effettuano vendite per corrispondenza, limitatamente a dette cessioni, tra le quali rientrano anche le cessioni all’interno dell’attività di e-commerce.

Tale conclusione comporta inevitabilmente un cambiamento dal punto di vista procedurale in capo a quei soggetti che, sino al 31.12.2019, hanno “certificato” l’operazione con la sola annotazione nel registro dei corrispettivi delle operazioni.

Di conseguenza per i soggetti esercenti tali attività, dall’1.1.2020, le modalità di certificazione dell’operazione, salvi i casi di esonero, saranno:

  1. l’emissione della fattura in formato elettronico;
  2. l’emissione dello scontrino fiscale, con trasmissione del dato in modalità telematica.

 Prospetto contabile ex libro corrispettivi

Anche se il registro dei corrispettivi è stato abrogato, ai fini contabili/fiscali occorre predisporre un prospetto riepilogativo dei corrispettivi giornalieri, così da permetterci le registrazioni contabili e ai fini IVA e di eseguire un doppio controllo con i dati presenti sul cassetto fiscale, continuando a distinguere le diverse aliquote e tipologie di incasso (contanti, pos, ecc…).

Contribuenti Forfettari

Salvo proroghe degli ultimi giorni, al momento non sono esonerati dall’invio dei corrispettivi telematici i contribuenti in regime forfettario, che quindi dovranno emettere scontrino telematico con registratore di cassa o fattura elettronica tramite portale Free Invoice o Ag. Entrate.

Soluzioni operative proposte dallo studio

A seconda della tipologia di attività, si consigliano le seguenti soluzioni operative:

1) Commercio al dettaglio: tali soggetti dovranno sostituire il registro di cassa attuale con un registratore di cassa telematico ed annottare il totale giornaliero su un prospetto non fiscale (ex libro corrispettivi) da consegnare al ns. studio.

2) Esercenti e Artigiani con locale: per tali soggetti, anche se in precedenza utilizzavano le ricevute fiscali (es. parrucchieri, estetiste, ecc…), si consiglia di dotarsi di registratore di cassa telematico ed annottare il totale giornaliero su un prospetto non fiscale da consegnare al ns. studio (ex libro corrispettivi). Dato che la spesa per l’impianto non è indifferente, è da valutare anche sulla base del nr. quotidiano di operazioni quotidiane se non sia più agile e conveniente l’emissione della fattura elettronica. Facciamo presente che fino a € 400,00 è possibile emettere la fattura elettronica semplificata.

3) Esercenti e Artigiani fuori da un locale: considerata l’impossibilità di portare con sé un registratore di cassa fuori dal locale, si consiglia di emettere una fattura elettronica entro 12 giorni dall’effettuazione della prestazione e di rilasciare al cliente una “fattura di cortesia”.

Per attivare la fatturazione elettronica attiva, se non siete in possesso delle credenziali del portale gratuito FreeInvoice / icloud, vi preghiamo di mettervi in contatto col ns. studio.

Da valutare: chi opta per la fattura elettronica in luogo del registratore telematico, non potrà permettere ai suoi clienti di concorrere alla “lotteria degli scontrini”, in quanto non verrà emesso nessun “scontrino telematico” e quindi il cliente potrebbe optare, per il futuro, di rivolgersi alla concorrenza che però gli permette di concorrere alla lotteria. Per poter concorrere il cliente dovrà dotarsi di un codice specifico che dovrà generare sul suo cassetto fiscale e che vi dovrà essere inserito in apposito campo del registratore telematico.

Per tutte e tre le tipologie, in alternativa è possibile rilasciare “ricevute di cortesia” ed inviare giornalmente il totale giornaliero tramite il portale “Fatture e Corrispettivi” (soluzione non consigliata).

Cosa deve contenere la fattura elettronica semplificata 

 La fattura semplificata deve contenere un numero di informazioni obbligatorie inferiori a quelle della fattura ordinaria. Di seguito l’elenco dei dati obbligatori:

  • la data di emissione;
  • il numero progressivo univoco;
  • i dati del venditore/fornitore: ragione sociale, sede legale, partita IVA e codice fiscale;
  • i dati dell’acquirente/cliente (italiano), possono essere inseriti in modo semplificato. Può essere inserito anche solo partita IVA o il codice fiscale;
  • la descrizione del bene venduto o della prestazione può essere molto generica;
  • il totale della fattura e l’aliquota IVA applicata. Non è necessario inserire la quantità dei prodotti venduti o dei servizi offerti ed il valore dell’imponibile e dell’Iva.

I vantaggi della fattura semplificata

La fattura semplificata può essere creata in modo facile e veloce, è sufficiente inserire i dati completi della tua anagrafica (chi emette la fattura), in merito ai dati del cliente solo la partita IVA o solo il codice fiscale, una descrizione sintetica/generica del prodotto venduto o della prestazione, l’importo totale della vendita o della prestazione e l’indicazione della percentuale di aliquota IVA applicata. 

Per piccole imprese, ad esempio artigiani, che lavorano presso la sede del cliente o ristoranti, pizzerie, bar che ricevono molti cliente in poco tempo e devono essere rapidi, la fattura semplificata è il modo migliore per fatturare. 

Credito d’imposta per i commercianti

Allo scopo di agevolare, negli anni 2019 e 2020, l’acquisto o l’adattamento degli strumenti (c.d. misuratori fiscali) necessari per effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi, è stato previsto, in favore dei suddetti esercenti, la concessione di un contributo pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento, per ogni misuratore fiscale.

Il contributo è concesso all’esercente come credito d’imposta di pari importo utilizzabile in compensazione tramite modello F24, a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’IVA successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento del misuratore fiscale e sia stato pagato con modalità tracciabile il relativo corrispettivo.

Sanzioni

In caso di corretta certificazione dell’operazione, ma ritardata od omessa comunicazione, la sanzione amministrativa è stabilita da un minimo di € 250 ad un massimo di € 2.000.

Restano valide le sanzioni già previste per la mancata emissione di scontrini fiscali e per l’emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali.

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