Scadenza del 30 Novembre 2026

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI POSSEDUTI AL 01.01.2025 – Versamento rata imposta sostitutiva

Versamento della seconda rata dell'imposta sostitutiva (18%) dovuta per la rivalutazione:

  • dei terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
  • e delle partecipazioni (possedute anche a titolo di proprietà / usufrutto), comprese quelle negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione,

posseduti, non in regime di impresa, al 1° gennaio 2025.

Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita Iva possono versare anche con modello F24  cartaceo presso banche, poste italiane e agenti della riscossione, purché non utilizzino crediti in compensazione oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore. Questi i codici tributo da indicare:

  • 8055 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati
  • 8056 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola
  • 8057 – per la rideterminazione dei valori di acquisto di titoli, di quote o di diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione.

Ricordiamo che la possibilità di rideterminare il costo di acquisto è stato previsto a regime dall'art. 1, comma 30 della Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024).