Il D.L. 22 maggio 2026, n. 89 (in vigore dal 23 maggio 2026) riconosce ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e ai contribuenti in regime forfetario e di vantaggio la facoltà di effettuare i versamenti in scadenza al 30 giugno 2026 entro il 20 luglio 2026, senza alcuna maggiorazione. Il versamento potrà essere effettuato anche entro i trenta giorni successivi, ossia entro il 20 agosto 2026 (il 19 cade nella proroga di Ferragosto), con l'applicazione di una maggiorazione dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo.
La proroga riguarda i versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, quindi in particolare:
- Saldo IRPEF / IRES / IRAP 2025 e primo acconto 2026, in unica soluzione o come prima rata
- Imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti forfetari
- Imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti minimi
- Cedolare secca sulle locazioni (saldo 2025 e primo acconto 2026)
- Altre imposte sostitutive o addizionali che seguono i termini delle imposte sui redditi (es. "tassa etica")
- IVIE e IVAFE (saldo 2025 e primo acconto 2026)
- Saldo IVA 2025, se si è scelto di pagare alla scadenza delle imposte sui redditi anziché a febbraio
- Contributi previdenziali dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale
- Diritto annuale camerale
