Il DPCM 8 maggio è stato pubblicato sul sito del Dipartimento dello sport e reca le regole per l'assegnazione delle risorse 2026 per gli impianti natatori.
In particolare, il presente decreto regola l’utilizzo delle risorse contenute nel “Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano”, disponibili sul capitolo 846 del CdR 17 “sport” del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Vediamo a chi spetta e come fare domanda.
Fondi impianti natatori 2026: regole per le domande
Le risorse stanziate nel “Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano”, per l’anno 2026 per una somma pari ad euro 31.543.069,00 sono ripartite per le finalità e gli importi indicati nella tabella di seguito riportata:

Al fine di sostenere le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti natatori, particolarmente colpite dalle misure emergenziali e dall’aumento dei costi per l’approvvigionamento energetico, è prevista l’erogazione di contributi a fondo perduto a favore delle stesse, per un totale di 4,4 milioni di euro.
Attenzione le richieste di accesso al beneficio devono essere presentate dalle Associazioni e dalle Società Sportive tramite apposita piattaforma dedicata, entro 30 giorni dalla pubblicazione di apposita notizia sul sito
istituzionale del Dipartimento per lo Sport.
Gli organismi sportivi di cui all’articolo 4.2, comma 4, devono validare le domande pervenute sulla piattaforma entro i successivi 30 giorni dalla scadenza dei termini.
Fondo impianti natatori 2026: chi può fare domanda
I soggetti che possono accedere al contributo a fondo perduto di cui all’articolo 4.1, sono le Associazioni e le Società Sportive che alla data del 31 dicembre 2025 risultavano iscritte nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche, che siano alla data di pubblicazione del decreto affiliate alle Federazioni Sportive, alle Discipline Sportive o agli Enti di Promozione Sportiva e che abbiano per oggetto sociale la gestione di impianti per l’attività natatoria.
Il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di pubblicazione del presente decreto. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo presentano la richiesta di erogazione del contributo in modalità telematica tramite apposita piattaforma messa a disposizione dal Dipartimento per lo Sport.
Possono avere accesso al contributo i soggetti che soddisfino i seguenti presupposti oggettivi:
a. gestione, in virtù di un titolo di proprietà, di un contratto di affitto, di una concessione amministrativa o di altro negozio giuridico che ne legittimi il possesso o la detenzione in via esclusiva, di un impianto sportivo natatorio dotato di piscina (vasca) coperta o convertibile, cioè scopribile-copribile con modalità certificata, oppure di piscina (vasca) scoperta se dotata di impianto di riscaldamento e nella quale si sia svolta almeno una competizione di un campionato nazionale in una disciplina e distanza olimpica, riconosciuta e certificata dalla Federazione sportiva nazionale di competenza, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2023 e la data di emanazione del presente decreto;
b. la piscina (vasca) coperta o convertibile, cioè scopribile-copribile, dovrà detenere una lunghezza minima pari a 20 metri e una superficie minima pari a 150 metri quadrati, mentre nel caso di piscina (vasca) scoperta e riscaldata, la stessa dovrà detenere una lunghezza minima di 25 metri e una superficie minima di 400 metri quadrati;
c. presentazione di una dichiarazione asseverata da tecnico abilitato con la quale si attesti che le misure della piscina (vasca) oggetto della richiesta di contributo siano conformi a quanto dichiarato;
d. presentazione dei documenti, debitamente registrati presso l’Agenzia delle Entrate, attestanti il possesso e la validità del titolo di cui all’articolo 4.2, comma 1;
e. avere un numero di tesserati, presso gli enti di cui all’articolo 4.2, comma 1, alla data di pubblicazione del presente decreto, pari ad almeno 30 unità.
