Il DM MEF 11 maggio pubblicato in GU n 115 del 20 maggio contiene l'approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale per i periodi d'imposta 2026 e 2027.
In particolare, la proposta viene elaborata utilizzando in primo luogo i dati dichiarati dal contribuente per il periodo d’imposta 2025 e si sviluppa attraverso l’analisi degli indicatori di affidabilità e di anomalia, la valutazione dei risultati economici degli ultimi tre anni, il confronto con i valori medi del settore e, infine, la rivalutazione basata sulle proiezioni macroeconomiche per il 2026 e il 2027.
Al fine di rendere la proposta coerente con l’evoluzione del contesto economico, sono inoltre utilizzate le proiezioni macroeconomiche di crescita del Pil, che servono a rivalutare in chiave prospettica i redditi e i valori da concordare.
Scarica qui la nota metodologica usata per la proposta dal Fisco.
La predetta metodologia, predisposta con riferimento a specifiche attività economiche, tiene conto degli
andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA e delle risultanze della loro applicazione, nonché degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, ed è individuata nella nota tecnica e metodologica di cui all’allegato 1 per l’elaborazione della proposta di concordato per i contribuenti che, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, hanno applicato gli ISA.
Attenzione al fatto che all'articolo 4 sono anche indicate le cause di cessazione del concordato.
CPB 2026: approvate le regole per la proposta
Sulla base della metodologia approvata con il decreto, ai fini della proposta di concordato, sono individuati:
a) il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, di cui all’articolo 15 del decreto legislativo;
b) il reddito d’impresa, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, di cui all’articolo 16 del decreto legislativo;
c) il valore della produzione netta, rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, di cui all’articolo 17 del decreto legislativo.
Inoltre, l’Agenzia tiene conto di possibili eventi straordinari comunicati dal contribuente per determinare in modo puntuale la proposta di concordato.
A tal fine, i redditi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), e il valore della produzione netta di cui al medesimo articolo 3, comma 1, lettera c), individuati con la metodologia approvata con il presente decreto, relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026, sono ridotti:
a) in misura pari al 10%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo compreso tra trenta e sessanta giorni;
b) in misura pari al 20%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a sessanta giorni e fino a centoventi giorni;
c) in misura pari al 30%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a centoventi giorni.
Gli eventi straordinari sono riconducibili alle situazioni eccezionali di cui alle lettere a), b), e) ed f) dell’articolo 4 del presente decreto, quali eventi calamitosi, straordinari, sospensione della attività di impresa o di lavoro autonomo, verificatesi nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026 e, in ogni caso, in data antecedente all’adesione al concordato.
