Concessioni demaniali: la planimetria non paga il bollo

L'Agenzia delle Entrate con la Risposta n 140/2026 chiarisce un aspetto sulle concessioni demaniali utile alle amministrazioni pubbliche e agli operatori che le gestiscono.

La planimetria allegata a un provvedimento concessorio non è soggetta a un ulteriore bollo quando costituisce parte integrante di un unico documento digitale.

Vediamo il caso di specie e il chiarimento completo.

Concessioni demaniali: la planimetria non paga il bollo

L'ente istanti, nello svolgimento delle su funzioni, rilascia concessioni demaniali marittime in formato digitale

I provvedimenti sono composti da:

  • parte testuale
  • planimetria identificativa dell’area concessa. 

Secondo l’ente, la rappresentazione grafica non costituisce un allegato autonomo, ma è parte integrante e sostanziale del titolo concessorio, formando con esso un unicum inscindibile. 

Secondo questa interpretazione chiede allore se, oltre all’imposta di bollo forfettaria di 16 euro, già assolta per il provvedimento telematico, sia necessario applicare un ulteriore bollo alla planimetria.

L’Agenzia ricorda innanzitutto che gli atti e i provvedimenti della pubblica Amministrazione sono soggetti all’imposta di bollo in base all’articolo 4 della Tariffa, Parte I, allegata al Dpr n. 642/1972:

  • per gli atti tradizionali cartacei, l’imposta è dovuta nella misura di 16 euro per foglio, 
  • per gli atti rilasciati in modalità telematica, l’articolo 4, comma 1-quater, della stessa Tariffa stabilisce infatti che, il bollo è dovuto in misura forfettaria pari a 16 euro.

La successiva nota 5, poi, precisa che l’imposta è dovuta in misura fissa “a prescindere dalla dimensione del documento”.

Viene chiarito che per beneficiare del regime forfettario sono previste le seguenti regole.

il Codice dell’Amministrazione digitale (Dlgs n. 82/2005),con l’articolo 20, che attribuisce al documento informatico piena validità giuridica quando è formato secondo le regole tecniche previste dalla normativa digitale e quindi essere prodotto e gestito nel rispetto delle disposizioni del Cad e delle relative linee guida tecniche, così da assumere piena efficacia come documento informatico.

Senza i requisiti su elencati si continuerebbe ad applicare il regime ordinario previsto dall’articolo 4, comma 1, della Tariffa allegata al Dpr n. 642/1972.

Tutto ciò premesso, l’Agenzia spiega che, quando il titolo concessorio viene formato digitalmente come un documento unico, in cui le componenti testuali e grafiche costituiscono un insieme inscindibile, la planimetria non assume una propria autonomia documentale e non si è in presenza di due documenti distinti , ma di un unico atto amministrativo. 

Pertanto la planimetria non crea un autonomo presupposto impositivo per il bollo in quanto l'assolvimento è assorbito dall'imposta forfettaria di 16 euro per il provvedimento telematico.