Termini di registrazione IVA delle nuove fatture elettroniche

Gli articoli da 10 a 15 del Decreto n. 119 del 23/10/2018 – convertito nella L. 145 dd. 30/12/2018 prevedono delle misure di “semplificazione” in relazione ai termini di emissione e registrazione delle fatture elettroniche.

È opportuno precisare che l’introduzione della fattura elettronica non modifica le regole dettate dall’articolo 6 del D.P.R. 633/1972 per la determinazione del momento di effettuazione dell’operazione.

Si ricorda, infatti, che in linea generale:

  • le cessioni di beni mobili si considerano effettuate alla data di consegna o spedizione dei beni;
  • le cessioni di beni immobili si considerano effettuate alla data di stipula dell’atto notarile;
  • le prestazioni di servizi si considerano effettuate alla data del pagamento del corrispettivo.

Tuttavia, laddove prima della consegna/spedizione o prima dell’atto sia incassato il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata in misura pari all’importo percepito e quindi sorge l’obbligo di emettere la fattura, così come – se prima dell’effettuazione dell’operazione venga emessa fattura – l’operazione si considera effettuata in tale momento.

Pertanto, anche con l’avvento della fattura elettronica il documento in formato .xml dovrà essere emesso e trasmesso al Sistema di Interscambio nel momento in cui l’operazione si considera effettuata in base alle predette regole. Tale aspetto è stato confermato anche dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 13/E/2018 e le critiche non sono mancate poiché la necessità di inviare la fattura al Sistema di Interscambio entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell’operazione richiede una tempestività che i contribuenti non sempre riescono a garantire.

Per questo motivo il D.L. 119/2018 ha stabilito che per il primo semestre 2019 (quindi per le operazioni effettuate fino al 30 giugno 2019) non si applicano le sanzioni per omessa fatturazione, a condizione che la fattura sia emessa (e quindi trasmessa al Sistema di Interscambio) entro il termine per la liquidazione dell’imposta del periodo (mensile o trimestrale) in cui è avvenuta l’effettuazione dell’operazione.

Ad esempio, considerando un contribuente mensile, per un’operazione effettuata entro il 31 gennaio 2019, la fattura elettronica deve essere trasmessa al Sistema di Interscambio entro il 15 febbraio 2019, fermo restando che la relativa imposta deve confluire nella liquidazione del mese di gennaio.

Inoltre, le sanzioni sono ridotte al 20% se la fattura elettronica pur emessa tardivamente parteciperà alla liquidazione periodica del mese o trimestre successivo.

A partire dal 1° luglio 2019, l’articolo 11 del D.L. 119/2018 stabilisce che le fatture possono essere emesse entro 10 giorni rispetto al momento in cui l’operazione si considera effettuata. Nella fattura deve essere riportata la data di effettuazione dell’operazione (consegna o spedizione ovvero pagamento a seconda della fattispecie) se diversa da quella di emissione del documento. Nulla cambia per quanto riguarda l’emissione delle cosiddette fatture differite o riepilogative.

FATTURE EMESSE TERMINE DI REGISTRAZIONE: L’articolo 12 del D.L. 119/2018 interviene in relazione ai termini di registrazione delle fatture emesse, stabilendo che il contribuente deve annotare in apposito registro tutte le fatture emesse (quelle cd. immediate, quelle cd. differite/riepilogative, quelle emesse per documentare prestazioni di servizi rese verso soggetti UE, quelle emesse per documentare le prestazioni di servizi rese a/ricevute da soggetti extra UE), nell’ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese.

FATTURE RICEVUTE TERMINE DI REGISTRAZIONE: Per quanto riguarda invece la registrazione degli acquisti, viene abrogata la numerazione progressiva delle fatture e delle bolle doganali relative e l’indicazione nel registro del numero progressivo ad essa attribuito (cd. protocollo), in quanto quest’ultimo sarà attribuito in automatico dal Sistema di Interscambio.

Si ricorda poi che, ai sensi del D.L. 50/2017, le fatture di acquisto e le bollette doganali devono essere registrate anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitata la detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

In conclusione, l’articolo 14 del D.L. 119/2018 ha stabilito che entro il giorno 16 di ciascun mese “può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.

Ne consegue che la detrazione dell’IVA può essere esercitata già nella liquidazione del mese di effettuazione dell’acquisto, a condizione che la relativa fattura sia ricevuta e registrata entro il 15 del mese successivo, se l’effettuazione dell’operazione e il ricevimento della fattura, nonché la sua registrazione, si verificano nello stesso anno.

Quindi, ad esempio, l’IVA relativa ad un acquisto effettuato nel mese di dicembre 2018, la cui fattura sia ricevuta e annotata entro il 15 gennaio 2019, va portata in detrazione, al più presto, nella liquidazione di gennaio 2019.

La definizione opera anche per i contribuenti che liquidano l’imposta trimestralmente: ai fini della detrazione, rileva che la fattura di acquisto sia ricevuta e registrata entro il giorno 15 del mese in cui scade la liquidazione del trimestre.

Il ns. studio, grazie alla piattaforma DK Servizi Web di cui si avvale, è costantemente connesso e riceve in tempo reale le informazioni e i files contenenti le fatture elettroniche in entrata e in uscita dei propri clienti, al fine di registrare tempestivamente tutti i documenti elettronici che il cliente le può visionare da pc, tablet e smartphone.

 

 

 

 

 

 

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