Fatture elettroniche: il nuovo T28 dal 1 febbraio

Durante il Convegno Telefisco 2024 tenutosi ieri 1 febbraio, le Entrate hanno fornito chiarimenti in merito alla fatturazione elettronica e al campo TD28.

Prima di dettagliare il chiarimento, ricordiamo che sempre dal 1 febbraio sono operative le nuove specifiche tecniche da utilizzare per la fatturazione elettronica usando l'applicativo dell'Agenzia.

In linea generale, ricordiamo che, le e-fatture possono essere gestite:

Su quest'ultimo metodo appuntonel mese di dicembre scorso, le Entrate hanno comunicato un aggiornamento del sistema in vigore dal 1 febbraio.

Di seguito i dettagli.

Fatture elettroniche: nuove specifiche tecniche dal 1 febbraio 2024

Dal 1 febbraio è operativa la versione 1.8 delle specifiche tecniche sui tracciati Xml delle e-fatture.

Viene evidenziato che l'aggiornamento dell'allegato A di cui si tratta è volto a:

  • introdurre la nuova codifica facoltativa del blocco “AltriDatiGestionali” utile ai produttori agricoli in regime speciale per la gestione automatica della liquidazione IVA;
  • introdurre il controllo 00477 per lo scarto di fatture con dichiarazione d'intento invalidata;
  • integrare la descrizione dell’IdPaese nei DatiAnagrafici del CedentePrestatore,
  • aggiornare le indicazioni per l’utilizzo del TD28 per operazioni verso e da soggetti identificati in Italia ma non stabiliti. Prima questo tipo documento era usato solo per le operazioni con san Marino.

Fatture elettroniche: chiarimenti ADE sul campo TD28

Durante Telefisco 2024 del 1 febbraio l'agenzia ha chiarito che:

  • in caso di ricezione da parte di un operatore residente di una fattura emessa con Iva,
  • da un soggetto non residente identificato in Italia, 
  • l’utilizzo del TD28 non costituisce una modalità di regolarizzazione dell’operazione,
  • ma solo l’assolvimento dell’adempimento dell’esterometro.

L'agenzia ha spiegato che per regolarizzare l’operazione occorre provvedere con ravvedimento operoso con assolvimento della sanzione ridotta prevista (ex articolo 6, comma 9-bis 1, del Dlgs 471/1997).

L'operatore nazionale soggetto passivo d’imposta che acquista dei beni in Italia da un soggetto non residente, anche se questo è identificato in Italia, dovrebbe ricevere una fattura senza Iva direttamente da parte del soggetto non residente senza il coinvolgimento del rappresentante fiscale.

L’imposta dovrà, poi, essere liquidata in reverse charge direttamente da parte del cessionario stabilito in Italia.

Nel caso in cui erroneamente avvenga che il soggetto non residente emetta una fattura con Iva, l’operazione risulta irregolarmente certificata.  

Al fine di regolarizzarla le nuove specifiche tecniche della fattura elettronica prevedono l’utilizzo della tipologia di documento TD28, codice che prima veniva utilizzato solo per le operazioni con San Marino.

L'agenzia delle Entrate in aggiunta ha chiarito che l’utilizzo di tale documento non ha una funzione di regolarizzazione dell’operazione, ma solo di comunicazione al Fisco dei dati della specifica fattura.

Per regolarizzare l’operazione l’acquirente nazionale deve provvedere ad effettuare un ravvedimento come su indicato.

L’agenzia delle Entrate sottolinea le modalità di compilazione della fattura con utilizzo del TD28 come riportate nelle nuove specifiche tecniche.

Compilazione del documento XML TD28 nell’ipotesi dell’art. 6, comma 9-bis. 1, del d.lgs. n. 471/97 con fornitore non residente identificato in Italia:

  • <CedentePrestatore>: dati identificativi del C/P estero che ha emesso la fattura con addebito dell’imposta tramite la posizione IVA aperta in Italia (i dati devono riferirsi al soggetto estero e non alla posizione IVA
  • italiana).
  • <CessionarioCommittente>: dati del C/C italiano.
  • <Data> della sezione “Dati Generali”: la data di effettuazione dell’operazione indicata nella fattura emessa dal C/P non stabilito identificato in Italia.
  • <Numero>: consigliabile adoperare una numerazione progressiva scelta dal mittente.
  • <DatiFattureCollegate>: numero e data della fattura originale emessa dal fornitore non stabilito identificato in Italia.
  • Indicazione di imponibile e imposta, come indicato nella fattura cartacea ricevuta.

Va ricordato infine che, in ragione dell'obbligo diffuso di fatturazione elettronica per i forfettari, obbligatoria dal 1 gennaio 2024 a prescindere dal volume d'affari, si abbandonerà la Certificazione Unica per tali soggetti, in proposito leggi: Certificazione Unica Forfettari: addio dal 2024.