ROTTAMAZIONE CARTELLE RUOLI EQUITALIA

Consulenza  “rottamazione” cartelle esattoriali 2016

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La rottamazione delle cartelle esattoriali è il provvedimento – introdotto dall’art. 6 del D.L. n. 193 del 22/10/2016 – che consente ai contribuenti di sanare le cartelle Equitalia, con un risparmio che può superare il 40% di quanto dovuto per i debiti inclusi in ruoli affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2016. Successive modifiche al decreto prevedono che anche gli enti locali che riscuotono tramite ingiunzione di pagamento (non tramite Equitalia) potranno optare per la “rottamazione”.

Il nostro studio, è a disposizione per approfondire il tema e assistere nella presentazione delle richieste di adesione alla procedura di definizione agevolata dei carichi inclusi in cartelle esattoriali rottamabili.

Una sintetica informativa sul provvedimento è fornita di seguito.

“ROTTAMAZIONE” CARTELLE ESATTORIALI: IN CHE COSA CONSISTE?

Il contribuente può estinguere il proprio debito con Equitalia,  senza versare le sanzioni e gli interessi di mora iscritti a ruolo, per:

  • imposte e tributi,  inclusi quelli comunali e regionali; anche l’IVA rientra nella sanatoria, con l’eccezione dell’IVA  all’importazione, come sotto specificato;
  •  contributi previdenziali e assistenziali verso INPS e INAIL.

Devono invece essere versate le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale e  interessi, l’aggio di riscossione, le spese per le procedure esecutive e per la notifica delle cartelle.

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada, è possibile estinguere il debito a ruolo senza versare i relativi interessi (ovvero: la multa si dovrà pagare, ma gli interessi no).

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CHE COSA NON RIGUARDA LA ROTTAMAZIONE? ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI

  • risorse proprie dell’Unione Europea e Iva riscossa all’importazione;
  • somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
  • crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada (è però possibile estinguere il debito a ruolo senza versare i relativi interessi).

COME E QUANDO ADERIRE? ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI

Si può aderire presentando domanda entro il 31 marzo 2017 (salvo proroga) su appositi moduli predisposti da Equitalia.  Si fa rilevare che l’iniziale scadenza, fissata dal decreto il 22 gennaio 2017, è stata spostata nel corso del processo di conversione in legge del decreto medesimo.

COME SI PUÒ PAGARE?

In un’unica soluzione oppure  in un numero massimo di 5 rate di pari ammontare.

Il 70% del debito deve essere versato entro il 2017, il restante 30% entro il settembre 2018, con le seguenti scadenze:

  • prima rata = luglio 2017
  • seconda rata = settembre 2017
  • terza rata = novembre 2017
  • quarta rata = aprile 2018
  • quinta rata= settembre 2018

Modalità di pagamento (alternative):

  • Domiciliazione sul conto corrente
  • Bollettini precompilati
  • Presso gli sportelli Equitalia

EFFETTI DELLA “ROTTAMAZIONE”DELLE CARTELLE ESATTORIALI SU: PRESCRIZIONE E DECADENZA – AZIONI ESECUTIVE – FERMI AMMINISTRATIVI – IPOTECHE

I termini di prescrizione e decadenza sono sospesi.

Equitalia non può avviare nuove azioni esecutive o iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche (sono però salvi fermi amministrativi e ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione del debitore di volersi avvalere della rottamazione).

Equitalia non può proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo, ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

CHE COSA SUCCEDE SE NON SI PAGA IN TUTTO O IN PARTE O IN CASO DI VERSAMENTO TARDIVO? ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI

La rottamazione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi.

I versamenti effettuati in relazione alla richiesta di rottamazione vengono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto e non determinano l’estinzione del debito residuo.

Il debito residuo non potrà più essere rateizzato.

CHE COSA SUCCEDE IN RELAZIONE AI PAGAMENTI GIÀ EFFETTUATI PRIMA DELLA DOMANDA DI ROTTAMAZIONE?

Non sono rimborsabili le somme versate prima della rottamazione a titolo di sanzioni, interessi di mora e interessi di dilazione.

COME SI PERFEZIONA LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI?

Ad avvenuto pagamento delle somme dovute ai fini della rottamazione, Equitalia trasmette entro il 31/12/2018 a tutti gli enti creditori interessati l’elenco di tutti i debitori che si sono avvalsi della rottamazione medesima.

 Il nostro studio, è a disposizione per approfondire il tema e assistere nella presentazione delle richieste di adesione alla procedura di definizione agevolata dei carichi inclusi in cartelle esattoriali rottamabili.

ONORARIO

escrizione della prestazione

Onorario

(esclusa IVA e cassa previdenza)

 

A. Consulenza iniziale sulla procedura di definizione agevolata delle cartelle esattoriali

€ 70,00 per ora o frazione di ora

In caso di conferimento dell’incarico professionale per la presentazione dell’istanza di “rottamazione”, il compenso in questione sarà riassorbito dall’onorario concordato, di cui al successivo punto B

 

B. Assistenza nella presentazione dell’istanza di “rottamazione” fino al completamento della definizione agevolata

L’onorario sarà definito in funzione della complessità e dell’entità della pratica, con un minimo di 300 euro per cartella. Per debiti complessivi superiori a 100.000 Euro il costo fissato è di € 500,00 per singolo avviso-cartella

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